IL RETTORE
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939,  n.  1098,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Pesidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382;
  Viste  le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita'
accademiche di questa Universita' con  nota  n.  1201  dell'8  aprile
1992;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;
  Vista la nota ministeriale n. 5210 del 24 ottobre 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita' di approvare le modifiche
proposte, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta
del 16 settembre 1992;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Art.  12.  -  All'elenco  degli  insegnamenti  complementari  della
facolta' di giurisprudenza, sono aggiunte le seguenti discipline:
   diritto penale dell'economia;
   statistica giudiziaria;
   diritto dell'esecuzione penale.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 7 novembre 1992
                                                Il rettore: MISTRETTA